Con la Legge n. 147/2025, la riforma degli ecoreati ha reso più severo il quadro delle sanzioni ambientali. Per alcune fattispecie, ha aumentato le pene e ristretto gli strumenti che consentono di graduare la risposta sanzionatoria. Per chi opera nel settore dei rifiuti, la questione riguarda quindi anche la proporzionalità delle conseguenze rispetto alla diversa gravità delle condotte.
A questo equilibrio ha dedicato il suo intervento Luciano Paciello, avvocato specializzato in diritto penale dello Studio Legale Avvocati 1969. Nel dialogo organizzato dal Gruppo Dimensione Ambiente a Ecomondo 2025, ha evidenziato alcune criticità del nuovo assetto. In particolare, ha richiamato i margini di graduazione della risposta sanzionatoria e le possibili ricadute per gli operatori economici.
Sanzioni ambientali: come cambia la risposta agli illeciti
La maggiore severità introdotta dalla riforma non riguarda soltanto l’aumento delle pene. Alcune violazioni che prima rientravano tra le contravvenzioni diventano delitti. Per determinate fattispecie, inoltre, la legge limita la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto, prevista per condotte di minore gravità. Si restringono così alcuni spazi che consentivano di differenziare la risposta in base alle caratteristiche concrete dell’illecito.
Cambiano anche le possibilità di chiudere alcune contestazioni attraverso percorsi alternativi al processo. Per alcune contravvenzioni ambientali, infatti, l’ordinamento consente di regolarizzare la violazione, rispettare le prescrizioni impartite e arrivare all’estinzione del reato. Quando la legge qualifica una fattispecie come delitto, questi strumenti non si possono più utilizzare nello stesso modo.
È qui che emerge il tema della proporzionalità delle sanzioni ambientali. Il rafforzamento del contrasto agli illeciti più gravi deve confrontarsi con la necessità di distinguere situazioni molto diverse tra loro. La questione diventa particolarmente concreta quando le nuove disposizioni entrano nelle attività quotidiane di gestione dei rifiuti.
Rifiuti speciali e spedizioni: cosa cambia per le imprese
Questa maggiore rigidità può emergere nella gestione quotidiana dei rifiuti. Un esempio riguarda l’inosservanza di alcune prescrizioni nella gestione dei rifiuti speciali. Le modifiche del 2025 hanno aperto questioni interpretative, in particolare per i rifiuti pericolosi. Per le imprese, il punto concreto riguarda anche la possibilità di correggere una violazione e definirla senza arrivare necessariamente all’intero percorso penale.
Un passaggio ancora più netto riguarda le spedizioni illegali di rifiuti. Con la riforma, l’articolo 259 del Testo Unico Ambientale le qualifica come delitto. Non cambia soltanto la severità della sanzione: cambiano anche gli strumenti a cui è possibile ricorrere dopo una contestazione. I percorsi disponibili per alcune contravvenzioni non restano accessibili negli stessi termini quando il reato diventa un delitto. La norma prevede oggi la reclusione da uno a cinque anni, con un aumento della pena in caso di rifiuti pericolosi.
Le conseguenze possono poi andare oltre la gestione della singola violazione. A seconda dei casi, una condanna può riflettersi sulla partecipazione a gare pubbliche. Per specifici reati ambientali, inoltre, la riforma amplia il possibile ricorso agli strumenti della normativa antimafia, compresa l’amministrazione giudiziaria. Per un’impresa del settore, quindi, le ricadute possono toccare anche le condizioni operative e i rapporti con soggetti pubblici.
L’ampiezza di queste ricadute accompagna anche una lettura critica della scelta di intervenire attraverso la decretazione d’urgenza. Le prime applicazioni della riforma potranno chiarire se alcuni aspetti della disciplina richiederanno ulteriori interventi.



